STATUTO
- Denominazione Scopo Sede
- Statuto e Regolamento Attuativo
- Finalità istituzionali
- I soci
- Organi
- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario e il Tesoriere
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Patrimonio sociale - Entrate
- Esercizio sociale - Bilancio
- Convenzioni
- Assunzioni di dipendenti e collaboratori
- Responsabilità
- Rapporti con altri enti e soggetti
- Esercizio dell'attività istituzionale
- Scioglimento e rinvio
A.N.D.E
(Associazione Nazionale Distribuzione Edilizia)
Denominazione Scopo Sede
Art.1
A.N.D.E (Associazione Nazionale Distribuzione Edilizia) è un'Associazione culturale e di categoria senza fini di lucro costituita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L'Associazione ha sede in Milano, via Teocrito 50.
Art.2
A.N.D.E è un'Associazione aconfessionale e apartitica che fonda la propria struttura associativa sui principi della Democrazia e del progresso culturale, senza perseguire finalità di lucro. L'Associazione ha come scopo la promozione, la divulgazione e lo sviluppo della conoscenza, con particolare riferimento alla distribuzione edilizia.
Statuto e Regolamento Attuativo -

Art.3
II presente Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Ogni modifica deve avvenire su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, con maggioranza dei componenti come indicato nei successivi artt.22 e 23. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art 12 delle preleggi al Codice Civile.
Il Regolamento attuativo, deliberato dal Consiglio Direttivo, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'Organizzazione ed all'attività.
Finalità istituzionali -

Art. 4
Le finalità istituzionali dell'ANDE sono:
- favorire le relazioni tra i Soci per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- promuovere ed incrementare l'informazione e le relazioni culturali, relative alle finalità istituzionali, sia in ambito nazionale che internazionale;
- nominare e designare propri rappresentanti negli Enti ed Istituzioni in cui siano richiesti;
- promuovere e sviluppare studi e ricerche di mercato sul settore di riferimento e favorirne la diffusione tra i Soci;
- promuovere e sviluppare studi e ricerche sulle tecnologie di comunicazione e di gestione per favorirne l'applicazione da parte delle Aziende Associate;
- promuovere gruppi di lavoro per lo studio e lo sviluppo di progetti di comunicazione afferenti il Settore della Distribuzione Edilizia;
- promuovere incontri e convegni nell'ambito dell'Unione Europea ed in altri Paesi, con lo scopo di migliorare le conoscenze e la cultura tecnica degli associati;
- promuovere l'attuazione di corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale degli associati, dei loro collaboratori e personale dipendente;
- formare commissioni di esperti o di studio per l'individuazione di problemi o di soluzioni per il miglioramento degli interessi professionali dei Soci;
- collaborare con altre Associazioni che abbiano finalità analoghe all'ANDE, per il raggiungimento di obiettivi comuni;
- promuovere iniziative di comunicazione nonché l'eventuale partecipazione a mostre ed esposizioni nazionali ed estere, esclusa la gestione delle stesse ai sensi dell'art.148,comma 4,del DPR 22.12.1986 n.917;
- svolgere le attività, conformi alle finalità istituzionali, che i suoi organi statutari riconoscono utili al raggiungimento dei fini sociali.
Art.5
Per realizzare i propri scopi l'Associazione può divulgare pubblicazioni periodiche o monografie riguardanti le attività specialistiche, nonché promuovere e/o organizzare convegni, manifestazioni pubbliche, sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri.
I soci -

Art.6
Possono essere Soci dell'ANDE sia le persone fisiche che le persone giuridiche che per la propria attività o per proprie attitudini culturali siano interessati alla Distribuzione Edilizia. La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Presidente che la porrà all'approvazione del Consiglio Direttivo nella prima seduta raggiungibile.
La domanda di iscrizione, corredata della relativa documentazione richiesta, decorre dal momento in cui la relativa domanda è stata approvata dal Consiglio Direttivo ed è stato effettuato il versamento della quota associativa relativa al primo anno.
Le iscrizioni annuali si intendono rinnovate automaticamente ed in forma tacita di anno in anno, fatta salva la possibilità di revocare l'adesione a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata presso la sede dell'associazione entro i trenta giorni precedenti alla scadenza; trascorso detto termine, l'iscrizione s'intende prorogata all'anno successivo ed il socio è tenuto al versamento della quota associativa stabilita.
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associa tiva annua determinata dall'Assemblea. Il versamento dovrà essere eseguito in un'unica soluzione entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno cui si riferisce.
Art.7
L'ANDE riunisce:
a) con la qualifica di Soci Ordinari:
- rivenditori multipli (gruppi, consorzi, multimagazzini);
- rivendite singole (collegate a rivenditori multipli o comunque interessate ad aderire);
- industrie e Importatori operanti prevalentemente nel Settore dell'Edilizia;
- consulenti, agenti, rappresentanti della distribuzione edilizia.
b) con la qualifica di Soci Sostenitori:
- Organizzazioni e Fornitori di Servizi (Assicurativi -Finanziarie- Certificatori ...) le cui finalità risultino in armonia con gli scopi dell'ANDE.
c) con la qualifica di Soci Onorari:
- Enti e Organizzazioni.
Art.8
Ad ogni Socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sono riconosciuti i diritti ed attribuiti i doveri indicati nel presente Statuto. Tutti Soci dell'ANDE hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto e di eleggere il Consiglio Direttivo.
Possono inoltre:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivati;
b) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
c) formulare proposte agli organi dirigenti, nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento agli obiettivi indicati nel presente Statuto.
Art.9
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonchè per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Art.10
La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità o radiazione. È esclusa ogni partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.
Art.11
Ogni socio, qualunque sia il suo rapporto con l'associazione, ha diritto ad un voto singolo deliberativo.
Art.12
La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.
Art.13
I Soci dell'ANDE devono:
a) rispettare le norme del presente Statuto e le delibere degli organi associativi;
b) svolgere le attività nei confronti e per conto dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro;
c) agire in modo da non danneggiare i beni mobili ed immobili nonchè l'immagine dell'Associazione;
d) provvedere al pagamento delle quote associative alla scadenza prevista.
Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.
Possono essere Soci anche coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'ANDE, purché non operino in concorrenza ed in antagonismo con l'Associazione.
Non possono essere Soci coloro che intrattengono con la stessa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.
Art.14
La qualifica di Socio si perde:
a) per morosità;
b) per decadenza;
c) per esclusione;
d) per dimissioni o per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
e) per morte.
Perdono la qualifica di Socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea non abbiano rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa. In tal caso, il socio inadempiente deve essere invitato, tramite raccomandata a/r, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo dopo trascorsi 15 giorni da detto invito. Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che assumano un rapporto di collaborazione retribuita con l'Associazione stessa.
Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che hanno commesso violazioni delle norme statutarie o regolamentari dell'Associazione nonché violazioni del codice deontologico, ovvero abbiano compiuto atti contrari allo spirito dell'Associazione o pregiudizievoli alla stessa rendendo incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione stessa.
Art.15
Spetta al Consiglio Direttivo ratificare le dimissioni dei soci, nonché deliberare, previo parere del Collegio dei Probiviri e successiva ratifica dell'Assemblea, in merito ai casi di morosità, decadenza ed esclusione dei soci.
Art.16
Tutti i soci che lasciano l'Associazione per recesso volontario, per espulsione o altre cause, non hanno diritto alla restituzione di eventuali quote associative o altre somme o beni ad alcun titolo, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Organi -

Art.17
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea dei soci -

Art.18
L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'ANDE in regola con i versamenti delle quote associative e per i quali non siano in corso le procedure di decadenza ed esclusione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Art.19
II Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenete l'Ordine del giorno, trasmesso ai soci dell'ANDE per lettera raccomandata almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista, con l'indicazione del giorno,luogo e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno da trattare.
Art.20
L'Assemblea dei soci si riunisce:
a) in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, su convocazione del Presidente:
- per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- per l'approvazione del bilancio preventivo;
- per l'approvazione delle linee di programma per l'anno in corso;
- per deliberare su qualsiasi altra questione sottoposta alla sua approvazione.
b) in sessione straordinaria su convocazione del Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta di un decimo dei soci.
L'Assemblea si riunisce anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione d'importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo ed organizzativo.
Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche diventare pubbliche qualora all'Ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e d'interesse generale.
E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola, senza diritto di voto.
Art.21
L'Assemblea, in particolare:
a) approva le relazioni e il bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo;
b) stabilisce le direttive d'ordine generale dell'Associazione e le attività da svolgere;
c) procede all'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
d) determina la quote associative e gli eventuali contributi straordinari;
e) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e/o del Regolamento e sullo scioglimento dell'Associazione;
f) delibera sugli altri argomenti dell'ordine del giorno ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci.
Art. 22
Le riunioni dei Soci sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.
E' ammessa delega scritta, esclusi i casi di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario. Nomina, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni con scheda.
Art. 23
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La delibera di scioglimento dell'Assemblea avviene con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Art. 24
Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto da suo Segretario e sottoscritto dal suo Presidente.
Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'ANDE. Ogni Socio ha il diritto di consultare i verbali dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo -

Art. 25
II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 20 (venti) componenti.
Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere alle elezioni.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il suo Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con le seguenti modalità:
a) Riunione "Ordina": mediante avviso scritto da far pervenire con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data stabilita.
b) Riunione "Urgente": mediante avviso verbale (anche telefonicamente) con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.
Dalle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 26
Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, si procederà alla loro elezione da parte dell'Assemblea.
La vacanza comunque determinatasi della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione della Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
Art. 27
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) approvare la relazione al bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo;
b) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento, nonché eventuali casi e motivi di esclusione da questo obbligo;
c) deliberare l'ammissione dei nuovi Soci;
d) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti;
e)eseguire i deliberati dell'Assemblea ed adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
f) stipulare contratti, convenzioni, accordi, per perseguire gli obbiettivi associativi;
g) aderire ad Organizzazioni, in attuazione dei fini e degli obbiettivi del presente statuto;
h) deliberare eventuali esclusioni di Soci;
i) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
l) deliberare l'utilizzazione dei proventi derivanti dalle risorse economiche dell'Associazione.
Art. 28
Le riunioni del Consiglio sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.
Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.
In caso di parità prevale il voto del Pre-sidente. Per la validità delle delibere valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci.
I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente -

Art. 29
II Consiglio Direttivo, contestualmente alla sua elezione da parte dell'Assemblea, o in una riunione successiva, nomina:
- il Presidente;
- il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Art. 30
II Presidente ha la legale rappresentanza dell'ANDE, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e i contratti stipulati dall'ANDE e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria.
Il Presidente può delegare in parte i propri poteri, con delega scritta, ad un uno o più componenti del Consiglio stesso.
Art.31
Il Presidente, inoltre:
a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) nomina eventuali rappresentanti dell'Associazione presso altri organismi;
d) coordina le attività degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
e) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione.
Art.32
In caso di urgenza e nell'impossibilità di convocare gli Organi competenti, il Presidente adotta i provvedimenti, urgenti ed indifferibili, all'uopo necessari, da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci, se competenti.
Il Presidente può delegare, per impedimenti sopravvenuti, per un tempo determinato, l'esercizio delle sue funzioni o il compimento di singoli atti al Vice-Presidente o in sua assenza, ad uno dei membri del Consiglio Direttivo. Nel caso si renda vacante la carica di Presidente, subentra pro-tempore il Vice-Presidente o in sua assenza, il Consigliere più anziano.
In tal caso entro quattro mesi dovrà essere convocato il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
Il Segretario e il Tesoriere -

Art.33
I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal Regolamento di attuazione dell'ANDE.
Il Collegio dei Probiviri -

Art.34
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea su designazione del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri dirime le eventuali controversie tra i soci e tra i soci e l'Associazione esprimendo il proprio parere. Esprime altresì il proprio parere sui provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei soci.
Sulla base dei pareri espressi dal Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo adotta i necessari provvedimenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti -

Art.35
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri.
Esprimono, inoltre, motivato parere sui bilanci.
Patrimonio sociale - Entrate -

Art.36
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote sociali, donazioni, contributi, liberalità elargizioni e lasciti.
L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
- dalle quote associative;
- dai versamenti volontari dei soci;
- dai beni acquisiti in proprietà dall'Associazione;
- dai residui annuali di gestione;
- da titoli pubblici e privati;
- dai contributi di Enti pubblici e privati, di soggetti societari e di persone fisiche;
- dalle entrate relative all'attività istituzionale;
- dalle raccolte pubbliche di fondi;
- dalle risorse che affluiscono all'Associazione sulla base di iniziative finanziate da Enti pubblici o privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dall'esercizio residuale di attività commerciali.
Art.37
I beni dell'ANDE sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'ANDE e sono ad essa intestati.
I beni mobili di proprietà dei Soci o di terzi sono dati in comodato all'Associazione stessa.
I beni immobili, beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'ANDE sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della stessa e può essere consultato dai Soci.
Non sono compresi in questa operazione di inventario i beni di consumo e i prodotti destinati all'attività quotidiana del centro.
Art.38
I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che dispone sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
Art.39
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni, sono accettati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide sull'utilizzazione dei rimborsi, in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'Associazione.
Art.40
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo decide sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'ANDE.
Esercizio sociale - Bilancio -

Art.41
L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art.42
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, unitamente alla propria relazione giustificativa.
Il bilancio è corredato del motivato parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'assemblea provvederà all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
Art.43
II bilancio consuntivo è elaborato da persona o società delegata dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata (in singoli capitali) relative al periodo di un anno.
Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato da persona delegata dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio successivo.
Art.44
II bilancio, consuntivo e preventivo, così elaborato, è sottoposto al controllo del Consiglio Direttivo.
Il controllo è limitato alla regolarità e alla corrispondenza contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici del Consiglio Direttivo, esposti in chiaro in forma scritta verranno tenuti in debita considerazione dall'incaricato alla redazione del bilancio.
Art.45
II bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea dei Soci con la validità e le maggioranze stabilite dagli artt.22 e 23 dello Statuto
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ANDE almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio, che avrà facoltà di depositare osservazioni fino alla data di approvazione. Tali osservazioni dovranno essere considerate dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione. Il bilancio preventivo è approvato dall' Assemblea dei soci con la validità e le maggioranze stabilite dagli artt.22 e 23 dello Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'ANDE almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Socio, che avrà facoltà di depositare osservazioni.
Tali osservazioni dovranno essere considerate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione, e ad esse il Consiglio Direttivo dovrà dare risposta scritta.
Art.46
Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione.
E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale,salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Convenzioni -

Art.47
Le convenzioni dell'ANDE ed altri Enti e soggetti sono deliberate e stipulate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Consiglio Direttivo, nella sede dell'Associazione.
Art.48
II Consiglio Direttivo decide sulla modalità di attuazione della convenzione.
Assunzioni di dipendenti e collaboratori -

Art. 49
L'ANDE può assumere dipendenti.
I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
Art.50
L'ANDE può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.
Responsabilità -

Art. 51
I Soci dell'ANDE, compresi i soggetti inclusi nell'archivio del centro, sono garantiti sull'utilizzo dei dati e della documentazione forniti, dalle norme che tutelano la privacy.
Art. 52
L'Associazione risponde, nei limiti delle risorse economiche e secondo quanto stabilito dalla legge, di danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 53
L'Associazione può assicurarsi i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali della stessa.
Rapporti con altri enti e soggetti -

Art.54
L'ANDE coopera con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle finalità espresse dal presente Statuto.
Art.55
L'ANDE informa periodicamente della propria attività soggetti pubblici o privati affini per finalità statutarie.
Esercizio dell'attività istituzionale -

Art.56
L'attività dell'Associazione è svolta nei confronti dei Soci, in aderenza alle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o contributi associativi, non specificamente riferibili a singoli servizi o cessioni di beni.
Eventuali corrispettivi specifici o quote supplementari potranno essere richiesti agli associati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni effettuate dall'Associazione nei confronti degli stessi, solo in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.148,comma 3,del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917. La promozione e l'attuazione di corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale degli associati, dei loro collaboratori e personale dipendente saranno resi in aderenza alle finalità istituzionali, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.148,comma 3,del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917. Potrà essere consentita la partecipazione di terzi, senza una specifica organizzazione e dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ai sensi dell'art.143,comma 1,del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.
Art.57
Le pubblicazioni dell'Associazione sono intese esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari e sono distribuite agli associati.
Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati stessi, in conformità alle finalità istituzionali, ai sensi dell'art.148,comma 3,del D.P.R 22 dicembre 1986 n.917.
Art.58
La promozione e l'avviamento delle iniziative dell'Associazione previste dallo Statuto, saranno effettuati in aderenza ai principi statutari per il perseguimento delle finalità istituzionali, con la partecipazione degli associati.
Potrà essere consentita la partecipazione di terzi, senza una specifica organizzazione e dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ai sensi dell'art.143,comma 1,del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.
- promuovere l'attuazione di corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale degli associati, dei loro collaboratori e personale dipendente;
Art.59
Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura,i contributi,le sovvenzioni, nonchè ogni altro bene pervenuto all'associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.
Le stesse sono assunte a titolo di liberalità, e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione,salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,in concomitanza di celebrazioni,ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore ai sovventori,in conformità alle disposizioni contenute nell'art.143,comma 3,del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.
Scioglimento e Rinvio -

Art.60
In caso di scioglimento per qualunque causa,il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3,comma 190,della legge 23 dicembre 1996 n.662,e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.61
Per quanto qui non previsto si fa espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.





